Dal Trentino storica picconata allo Stato centrale, un esempio per tutti

Arriva il “principio dell’Intesa”: il Trentino-Alto Adige Sudtirol ha ottenuto una storica riforma autonomistica che riaccende le speranze federaliste per una futura riforma dello Stato.

Mentre le attenzioni mediatiche dell’Italia erano tutte rivolte a faccende di secondo piano, dal caso Ranucci all’immobilismo della giunta 5 Stelle sarda, e l’indipendentismo sardo inseguiva delle pale eoliche, a Trento e Bolzano si siglava con Roma la prima destrutturazione del potere centrale.

Di cosa si tratta esattamente?

La novità non riguarda tanto le seppur importanti conquiste di nuove competenze in materie quali la tutela ambientale, il commercio e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, quanto, notate bene, la limitazione delle prerogative statali nella vita giuridica e politica dell’autonomia territoriale.

Per la prima volta nella storia d’Italia è divenuto operativo il principio dell’intesa, che introduce un vero e proprio diritto di veto dell’Autonomia rispetto alle scelte dello Stato centrale.

Per capirne meglio la portata e i contenuti è necessario un piccolo excursus giuridico: lo scorso 23 giugno è entrata in vigore la Legge Costituzionale n. 2/2026 (“Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol“).

Al suo interno è stato reso operativo il principio dell’Intesa, introdotto, è bene precisare – più simbolicamente che sostanzialmente – nel lontano 2001, con l’allora riforma del Titolo V° della Costituzione, vedasi art. 116, comma terzo.

Con l’introduzione della clausola dell’intesa, la modifica dello Statuto richiede l’effettivo consenso degli organi territoriali (il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e i Consigli provinciali di Trento e Bolzano). Di conseguenza, attenzione: oggi il Parlamento centrale non può più ridurre unilateralmente i livelli di autonomia senza l’accordo locale.

Cosa cambia dunque rispetto al passato?

Che il principio della sovranità inizia ad assumere concretamente basi condivise, perché se prima l’audizione delle autonomie territoriali era puramente consultiva, oggi diventa obbligatoria e vincolante, in quanto il loro consenso cancella l’unilateralità del legislatore statale. Lo Stato non potrà più procedere autonomamente rispetto alla volontà delle istituzioni locali.

Il lettore più attento avrà intuito che questo nuovo potere consentirà pure di superare più agevolmente lo scoglio della Corte Costituzionale di fronte a determinate controversie.

I nuovi poteri inoltre, nella fattispecie, si articolano su tre nuovi pilastri:

1. Eliminazione del limite delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Come funzionava prima: Tradizionalmente, le leggi provinciali approvate nelle materie di competenza autonoma dovevano comunque rispettare i principi posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato. Questo rappresentava un forte vincolo, poiché lo Stato poteva limitare l’autonomia locale semplicemente qualificando una nuova legge statale come “riforma economico-sociale”.
Cosa cambia adesso: Questo limite viene completamente eliminato. Lo Stato non potrà più usare la leva delle riforme economico-sociali per imbrigliare o scavalcare l’autonomia legislativa della Provincia.
2. Riduzione del limite dei “principi dell’ordinamento giuridico” ai “principi generali”.
Come funzionava prima: La Provincia doveva conformarsi all’insieme indistinto dei “principi dell’ordinamento giuridico dello Stato”, una nozione molto ampia che consentiva spesso alla Corte Costituzionale di annullare leggi provinciali ritenute non in linea con norme dello Stato.
Cosa cambia adesso: Il vincolo viene circoscritto e ridotto ai soli “principi generali”. Si tratta di una formulazione più restrittiva e meno invasiva, che lascia maggiore margine di manovra e flessibilità al legislatore provinciale per approvare norme a misura del proprio territorio.
3. Definizione della competenza primaria come “esclusiva”.
Come funzionava prima: La potestà legislativa provinciale veniva solitamente definita come “potestà primaria”.
Cosa cambia adesso: La competenza primaria viene esplicitamente qualificata dal punto di vista giuridico come “esclusiva”. Questo rafforza l’idea che, nelle materie di propria spettanza (come quelle elencate negli altri punti della riforma, ad esempio ambiente o commercio), la Provincia ha un dominio riservato e pieno in cui la legge statale ordinaria non può intervenire.

Tutto bene dunque?

Non proprio. Per due ordini di motivi: uno attinente alla cultura statale, ed uno attinente alla cultura del regionalismo italiano.

Il primo è chiaro a tutti, Roma è ancora ben lontana dall’immaginare una riforma dell’architettura dello Stato in chiave federale, anche se oggi ne ha posato un primo piccolo mattone.
La cultura politica centralistica affonda le radici nella storia del nostro Paese e, per la maggiore, continua a prevalere l’idea che il successo delle nostre comunità passi inevitabilmente da uno Stato centrale forte in grado di coordinare ed imporsi nelle articolazioni periferiche. Queste ultime interpretate non come entità territoriali da valorizzare nella loro diversità, ma da omogeneizzare al centro. Un retaggio ottocentesco del nazionalismo italiano, come se da Bolzano a Lampedusa potessero funzionare ricette identiche partorite a Roma: fiscalità, contrattazioni collettive, ecc.

Il secondo attiene alla cultura politica delle classi dirigenti operanti nelle nostre regioni, che non vanno interpretate come un corpo distinto rispetto a quelle centrali, ma ne sono conseguenza e complemento.

In altri termini, non ignoriamo che oggi parte dei gravi problemi dell’Italia non derivano unicamente dalle scarse riforme centrali, incluse quelle mancate nella riqualificazione della spesa pubblica, ma nell’azione delle inefficienti e assistenziali politiche regionali.

La Sardegna esprime al meglio tutta l’evidenza di questo deficit di sviluppo, poiché la sua classe dirigente, di destra e sinistra, appare culturalmente protesa – non a lavorare su politiche di crescita della ricchezza e di limitazione dei trasferimenti di risorse dal centro – ma appare irresponsabilmente impegnata a conservarne il carattere assistenziale per tutelare il proprio potere.
Uno Stato centrale produce inevitabilmente classi politiche locali deresponsabilizzanti nei confronti di imprese, servizi e cittadini, poiché le seconde non sono strutturalmente obbligate ad operare per un’allocazione più intelligente, e destinata al libero mercato, delle risorse pubbliche. Basti pensare, un settore su tutti, ai disastri della sanità, tra spaventose voragini di bilancio e pericolosi disservizi per la salute pubblica.
O pensiamo ancora alla diffusa cultura NIMBY, dove le grandi infrastrutture vengono spesso osteggiate in nome di farfugliati particolarismi, ben poco utili sia all’economia locale che al generale benessere dei popoli della Repubblica.

A ciò si aggiunge anche la totale inconsistenza delle politiche “nazionaliste” locali, nella misura in cui, ben diversamente da catalani o scozzesi, gli esponenti del sardismo e dell’indipendentismo sardo, come ben osservato da Mario Carboni (PSD’AZ), tendono ad occuparsi di battaglie di retroguardia al posto di sviluppare un serio percorso riformista di governo.

Oggi l’azione dei sudtirolesi dimostra che gli spazi e i margini per un sano riformismo di governo esistono. Non è più utopico o improbabile pensare di approcciarsi con profitto alle grandi riforme.

Adriano Bomboi.

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