L’Accordo Gruber – De Gasperi. Quando l’Italia fu ripresa dall’ONU per discriminazione linguistica

L’assimilazionismo fu una cultura retrograda nata in epoca sabauda, proseguita col fascismo e destinata a perpetuarsi per tutto il mezzo secolo successivo fino al presente. Ancora oggi infatti buona parte della popolazione italiana non ha imparato altre lingue fuorché quella imposta per decenni dallo Stato attraverso la Pubblica Istruzione. Persino la sponda sud del Mediterraneo in Africa vede i giovani meglio preparati dei nostri nella padronanza di una o più lingue straniere, con tutto ciò che comporta in termini economici e culturali.

Crollato il fascismo, la neonata Repubblica Italiana aveva conservato lo spirito ideologico del regime mussoliniano in materia di “italianizzazione” delle minoranze linguistiche. Un problema che aveva già visto opporsi il Terzo Reich allo Stato Italiano per la soluzione della vertenza altoatesina.
Il nuovo Governo repubblicano a Roma ignorò completamente la più grande minoranza dello Stato (quella Sarda, di cui non vi era sufficiente consapevolezza politica, né sostegni internazionali) e trattò con freddezza proprio quella tedesca presente in Alto Adige.
Nonostante l’Italia fosse uscita sconfitta dal conflitto, riuscì a conservare la sua giurisdizione territoriale anche nelle località di confine con l’Austria. Gli Alleati, nel pianificare la geografia post-bellica, non si adoperarono per far rientrare le popolazioni di madrelingua tedesca entro i confini austriaci ma si adoperarono affinché venissero rispettati i diritti identitari delle popolazioni contese fra i due Stati. Queste furono le premesse che portarono all’Accordo Gruber – De Gasperi (dai nomi degli allora ministri degli esteri di Vienna e Roma), correva il 5 settembre 1946.
L’accordo di Parigi disponeva:

1) Agli abitanti di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della Provincia di Trento saranno garantite una completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
In conformità con le disposizioni legislative già in vigore o in procinto d’esserlo agli abitanti di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
A) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
B) la parità delle lingue italiana e tedesca negli uffici pubblici e nei documenti ufficiali, nonché nelle denominazione topografica bilingue;
C) il diritto di ristabilire i cognomi tedeschi che sono stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
D) l’uguaglianza di diritti per ciò che concerne l’ammissione nelle pubbliche amministrazioni con lo scopo di raggiungere nell’impiego una proporzione più adeguata tra i due gruppi etnici.
2) è concesso alle popolazioni delle zone sopramenzionate l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo, nel quadro del quale queste disposizioni saranno applicate verrà stabilito consultando anche gli elementi locali rappresentativi di lingua tedesca.
3) Il governo italiano, con lo scopo di stabilire delle relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impiegherà, in consultazione con il governo austriaco, e entro un anno a partire dalla firma del presente trattato:
A) a rivedere, con spirito di equità e con ampia comprensione, la questione delle opzioni di cittadinanza avvenute in seguito agli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
B) a trovare un accordo di mutuo riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
C) a stabilire una convenzione per la libera circolazione delle persone e dei beni tra il Tirolo del Nord e il Tirolo orientale, sia su ferrovia sia, nella misura più ampia possibile, per strada;
D) a concludere degli accordi speciali destinati a facilitare l’espansione del traffico scambi frontaliero e degli scambi locali di determinate quantità di prodotti e merci caratteristiche tra l’Austria e l’Italia.

La sostanziale inadempienza dell’Italia repubblicana al rispetto del Trattato portò le Nazioni Unite a due risoluzioni di richiamo contro Roma. La prima nel 1960, la n. 1497, grazie alla protesta del Governo Austriaco contro le resistenze dell’Italia al riconoscimento della specificità altoatesina; la seconda nel 1961, la n. 1661, a causa dei continui ritardi circa la soluzione delle negoziazioni fra Austria e Italia seguiti alla risoluzione precedente.
Ancora oggi l’Italia fatica a riconoscere altre minoranze (nazionali) nel timore di perdere l’unico pilastro su cui si basa il consolidamento artificiale della nazione italiana: lo Stato centrale.

La Sardegna ha ottenuto il suo primo riconoscimento formale in materia di tutela della Lingua Sarda e relative minoranze linguistiche territoriali solo nel 1997 (L.R. 26/97).
Forse il Popolo Sardo non dovrebbe parlare di discriminazione e di federalismo?

Di Corda M. & Bomboi A.

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U.R.N. Sardinnya ONLINE – Nazionalisti Sardi

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