Migrantes e diritto di voto
La curiosa vicenda degli iscritti all’AIRE nei comuni minori.
Il recente Rapporto della Fondazione Migrantes sugli italiani nel mondo mette in evidenza dati significativi in merito alla situazione sarda, ad iniziare da quelli generali relativi all’A.I.R.E., l’Anagrafe degli Italiani all’Estero. A fronte di un dato complessivo che distingue la nostra isola dal resto delle Regioni italiane, notiamo i seguenti dettagli: il 41.3% degli iscritti all’Aire lo è per nascita a livello nazionale. In Sardegna, invece, questa percentuale scende al 30.6%. Con una prima osservazione: la nostra isola, certamente, non eredita emigrati, ma ne forma di nuovi. Se poi si osservano i dati locali più specifici, balzano agli occhi le situazioni di Cagliari ed area metropolitana, con i nati all’estero che rappresentano il 18.6%, ben lontani, però, da Nuoro ed Oristano con, rispettivamente, il 39.1% ed il 39.7%, frutto di una emigrazione più datata e consolidata. I sardi emigrati per l’86% vivono in Europa, con una preferenza per il “cuore” produttivo del continente (Germania in primis, Francia, Regno Unito e Belgio). Con il caso peculiare dell’Olanda, parliamo della sesta meta più ambita con 7.163 residenti iscritti all’Aire. Si tratta di un’emigrazione nel pieno dell’età lavorativa, con una fascia più rappresentata fra i 35 ed i 49 anni. Quello che più interessa è, però, il dato generale. I sardi residenti all’Estero darebbero avvio ad una seconda città: 133.256 iscritti, di circa diecimila unità superiore a quelli residenti nella sola città di Sassari (120.254 abitanti). Una sorta di “città fantasma” che rappresenta l’8.5% della popolazione residente nell’isola che, però, è questo il dato rilevante, assume, data la peculiarità sarda, un’incidenza rilevantissima non tanto nelle grandi città isolane, quanto piuttosto nei piccoli comuni. Dove, purtroppo, la politica regionale manca da tempo. Anzi, ha chiuso letteralmente le porte. Senza sapere che nei piccoli centri come Bidoni’, Sindia e Senis, per fare alcuni esempi, gli iscritti all’Aire, ormai, da tempo, hanno superato i due terzi della popolazione rimasta nell’isola.
E la Regione Sardegna come risponde? O, meglio, come non ha risposto? Lo scopriamo analizzando la legislazione in merito. Con riferimento alle “amministrazioni vive” del territorio, quelle locali.
Desta una certa perplessità l’art. 2 comma 2 della legge regionale n° 10 del 2011 della Regione Autonoma della Sardegna, in merito alla fissazione del quorum valido per l’esercizio delle consultazioni amministrative locali. La detta disposizione cita testualmente che “per la fissazione del quorum, nei comuni con abitanti inferiori ai 3000 non sono computati fra gli elettori nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)”. La relativa circolare interpretativa, emanata dalla D. G. Servizio Elettorale e Supporti informatici, aggiunge come sia “necessario definire le modalità applicative della succitata norma in coordinamento con il disposto dell’art. 71, comma 10 D.lgs 267/2000 (Testo unico sugli Enti Locali)”. Tenendo conto della prerogativa primaria della Regione Sardegna in materia elettorale, statuita dallo Statuto che specifica come l’apposita legislazione elettorale rientri nell’ordinamento degli EE.LL., escludendo lo Stato da una competenza esclusiva in merito (cfr. artt. 117, comma 2 lettera p Cost., novellato dalla Legge Costituzionale 3/2001), rimangono, tuttavia, irrisolte molte questioni, soprattutto con riferimento ad alcune pronunce della Corte Costituzionale riferite proprio all’A.I.R.E ed alla definizione di quorum strutturale per le elezioni amministrative locali.
La sentenza centrale in questione era stata quella della Corte Costituzionale n° 242/2012 che stabiliva come “ai fini del quorum strutturale dei votanti nei comuni più piccoli, siano da contabilizzare i cittadini dell’A.I.R.E.”. Nel caso concreto, però, la Corte Costituzionale precisava che la ponderazione degli interessi era riferita ad un quadro generale, volta ad un bilanciamento del diritto di voto dei residenti con quello degli iscritti all’A.I.R.E. (cfr. anche Sent. Corte Costituzionale 107/1996). Tutti aspetti che, purtroppo, sembrano mancare anche nella legislazione elettorale sarda del 2011. La Sentenza 242/2012 spiegava, in modo chiaro, che, proprio nel bilanciamento del diritto elettorale degli abitanti con quelli dell’A.I.R.E, si è optato legittimamente per la soluzione possibile di garantire con pienezza il diritto di voto dei non residenti iscritti all’A.I.R.E all’appartenenza al corpo elettorale locale in modo da concorrere al calcolo del quorum per la validità delle elezioni in condizioni di perfetta parità con i cittadini residenti.
Allo stesso modo venivano individuati dei profili di non piena coerenza, se non d’incostituzionalità. Uno di questi, purtroppo praticato anche dalla Regione Sardegna con l’art. 2 comma 2 della l. r. 10/2011, non ancora impugnato, riguarda la più “comoda” scelta legislativa di bandire il quorum nei comuni più piccoli. In questo caso, per i supremi ermellini, si andava incontro all’obiezione dell’affievolimento del tasso di democraticità di elezioni già di per sé critiche.
Pertanto, i giudici auspicarono che il legislatore potesse porre rimedio agli inconvenienti derivanti dall’assenza di una normativa “agevolativa” del voto degli iscritti all’A.I.R.E. con riguardo alle elezioni amministrative.
Nel caso sardo, poi, tale scopo fu disatteso anche per via di altre incongruenze. Ferma restando tutta la legislazione nazionale disciplinante l’A.I.R.E, fondantesi sul principio che “i cittadini emigrati conservano l’iscrizione nelle liste elettorali del comune italiano di residenza ultima o di nascita, senza limiti di tempo” (cfr. L. 1058/1947, art. 13 DPR 570/1966, art. 11 DPR 223/1967, art. 1 L. 40/1979, L. 470/1988), è molto utile ricordare anche la storica normativa sarda avente ad oggetto l’emigrazione, una delle più dettagliate e complete d’Italia. In sostanza, come si legge nell’apposito portale internet “Sardi nel Mondo”, ci si rifà alla l. r. 7/1991 ed al suo regolamento di attuazione DPGR 191/1991, per cui, fra i vari aspetti, la Regione Sardegna regola, sostiene e amministra la politica migratoria garantendo la parità di trattamento ai sardi residenti ed a quelli non residenti (esercizio del diritto di voto). Punto totalmente disatteso dall’art. 2, comma 2 della l. r. 10/2011 nella parte in cui si escludono dal quorum per le consultazioni amministrative locali proprio i cittadini sardi iscritti all’A.I.R.E. Regione Sardegna, “Giano bifronte” e “Madre matrigna”, dunque. Da un lato si cerca di attuare una seria politica dell’emigrazione, rinsaldando la Sardegna “di dentro” con “l’altra” Sardegna (Su Disterru), proprio come fa una madre con i propri figli lontani, e grazie al ruolo ed all’azione dei circoli. Dall’altro lato, però, dietro la formale scusante di garantire il quorum, si è ignorata la ricerca di una soluzione che includesse pienamente il montante di popolazione originaria non residente. Per cui, nonostante il voto del singolo residente sia comunque possibile, risulta del tutto irrilevante il peso della comunità emigrata, denotando una Regione che si comporta da matrigna per la salvaguardia di meri interessi di bottega, utilizzando il voto degli emigrati sardi all’estero come un “peso” e non come, invece, un potenziale mezzo di ricchezza, di confronto e di coinvolgimento politico. Soprattutto in un momento attuale in cui emerge chiara la crisi della democrazia partecipativa. Per arrestar, dunque, un’emigrazione sarda senza fine occorrerebbe favorire una giusta partecipazione inserendo un meccanismo di quorum strutturale e/o linguistico per le amministrative nei comuni isolani al di sotto dei tremila abitanti.
Di Gianraimondo Farina.
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Redazione SANATZIONE.EU










