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	<title>Sa Natzione - U.R.N. Sardinnya ONLINE: Think tank d&#039;informazione e critica politica riformista di Sardegna &#187; isole</title>
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	<description>PORTALE di CRITICA, CULTURA, ECONOMIA e COMUNICAZIONE POLITICA RIFORMISTA di SARDEGNA</description>
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		<title>L&#8217;insularità in Costituzione? C&#8217;era già sino al 2001</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 09:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'OPINIONE]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;insularità in Costituzione? C&#8217;era già sino al 2001. La riforma del Titolo V° in materia di diritto regionale ha cancellato il vecchio 3° comma dell&#8217;art. 119 che la includeva. Vediamo il testo e il perché della riforma, alla luce di un confusionario consiglio regionale che ieri ha proposto di istituire una commissione speciale per sostenere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><em>L&#8217;insularità in Costituzione? C&#8217;era già sino al 2001.</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>La riforma del Titolo V° in materia di diritto regionale ha cancellato il vecchio 3° comma dell&#8217;art. 119 che la includeva.</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>Vediamo il testo e il perché della riforma, alla luce di un confusionario consiglio regionale che ieri ha proposto di istituire una commissione speciale per sostenere l&#8217;insularità: primo firmatario Deriu (PD), quello che appena 3 anni fa ha sostenuto la fallita riforma centralista renziana della Costituzione.</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>Di Adriano Bomboi.</em></span></p>
<p><a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/CRS-URN.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17666" title="crs-urn" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/CRS-URN.jpg" alt="" width="605" height="419" /></a></p>
<p>Ben pochi sanno che il concetto di insularità in Costituzione è già esistito.</p>
<p>Prima delle riforme del Titolo V° (1999-2001), ricorda Adriano Sitzia per Sa Natzione, ecco cosa recitava il terzo comma dell&#8217;articolo 119:</p>
<p><em>«<span style="text-decoration: underline;">Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il mezzogiorno e le isole, lo stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali</span>.»</em></p>
<p>Il testo è cambiato nei seguenti termini:</p>
<p><em>«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.»</em></p>
<p>Ciò è stato inoltre integrato da nuovi commi, come ad esempio il 5°, che recita:</p>
<p><em>«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l&#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni.»</em></p>
<p>Nonostante la mole di contenziosi Stato-Regioni affrontato negli anni dalla Corte Costituzionale a causa della complessiva riforma del Titolo V°, il novellato art. 119 rappresenta un evidente miglioramento rispetto alla vecchia versione, per due ragioni principali:</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2016/05/SaNatzione.eu-URN-Sardinnya-Logo.jpg" alt="" width="196" height="200" />- la prima è che, pur non risolvendo il problema dei divari economici del Paese, è stato cancellato il principio secondo cui esisterebbero precise aree atavicamente considerabili come arretrate in luogo di altre, al punto da meritare una costante elargizione di sussidi (seppur mascherata dall&#8217;idea di “valorizzare” e non di “supportare”, come nel vecchio articolo);<br />
- la seconda è che, in ragione del primo motivo, si è scelto di istruire il principio di coesione sociale e territoriale estendendolo indistintamente a tutte le Regioni (e non solo) suscettibili di manifestare periodi di difficoltà. Questo concetto cancella dunque l&#8217;ottica assistenziale presente nel vecchio articolo, introducendo un approccio moderno al lavoro di perequazione svolto dallo Stato centrale.</p>
<p>Come segnalato nel nostro <a href="https://www.sanatzione.eu/2019/09/come-finira-la-battaglia-per-linsularita-in-costituzione/" target="_blank">precedente articolo</a> sulla materia, la Costituzione italiana emersa nel 1948 non chiariva tali aspetti, pur garantendo analoga tutela giuridica dei territori insulari, e pur essendo meno chiara della Costituzione spagnola, che include il concetto di insularità nella carta.</p>
<p>Pertanto, alla luce di tali argomenti, è lecito domandarsi: c&#8217;è stata una tutela maggiore dell&#8217;isola da parte dello Stato sino al 2001?</p>
<p>La complessa e articolata vicenda relativa, ad esempio alla vertenza entrate, financo ai programmi di continuità territoriale (anch&#8217;essi argomentati nel <a href="https://www.sanatzione.eu/2019/09/come-finira-la-battaglia-per-linsularita-in-costituzione/" target="_blank">precedente articolo di Sa Natzione</a>), dimostrano che <span style="text-decoration: underline;">prima del 2001 non vi era alcuna differenza di trattamento rispetto al presente</span>.<br />
E d&#8217;altra parte, solo una certa dose di demagogia e superficialità politica potrebbe pensare che inserire una semplice parola &#8211; “isole” &#8211; in una carta costituzionale, possa automaticamente cambiare le sorti di queste ultime. Le cui condizioni dipendono da una vasta serie di variabili, non tutte imputabili al dettato costituzionale (semmai riformabile in ben altri articoli del Titolo V°, e non solo, per ottenere istituzioni federali).</p>
<p>Ma l&#8217;aspetto singolare di tutta la vicenda relativa ai sostenitori dell&#8217;iniziativa di insularità in Costituzione riguarda l&#8217;inconsistenza tecnica e giuridica del suo “comitato scientifico”, che avrebbe dovuto vagliare tali aspetti, prima di intraprendere qualsiasi battaglia pubblica al riguardo.</p>
<p>Ad oggi i proponenti vorrebbero addirittura varare una “commissione speciale” che dovrebbe farsi carico di studiare i termini con cui portare avanti l&#8217;iniziativa di insularità. Ossia altre poltrone spesate dai contribuenti, a tempo indeterminato, per sostenere una battaglia di scarsa o nulla utilità pratica (giacché, come già spiegato su Sa Natzione, sarebbe sufficiente applicare l&#8217;art. 121 della Costituzione, che consente alla Regione di presentare proposte al Parlamento. La commissione potrebbe giungere alle stesse conclusioni).<br />
Dopotutto una commissione non si nega a nessuno. Pensate, ad esempio, a quelle “balneari”, con cui di recente i consiglieri regionali “hanno scoperto l&#8217;inquinamento industriale di Ottana”. O a quella di inchiesta sui costi della sanità regionale, finita nel nulla. A conferma di una politica ormai ridottasi a battaglie perlopiù inutili e retoriche, prive di effettivi contenuti spendibili a vantaggio della collettività.<br />
Oggi, paradossalmente, il primo firmatario dell&#8217;idea di istituire una commissione speciale sull&#8217;insularità è Roberto Deriu (PD), il quale, appena tre anni fa, sostenne la fallita riforma centralista della Costituzione promossa dal governo Renzi. Tali proponenti vorrebbero persino esportare il concetto di insularità, che in questa connotazione ha evidenti caratteri assistenzialistici, a livello europeo.<br />
<a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/Logo-IIC-URN.png"><img class="alignleft size-full wp-image-17670" title="logo-iic-urn" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/Logo-IIC-URN.png" alt="" width="225" height="225" /></a>Un sintomo della classica cultura vittimistica meridionalista, secondo cui più sussidi, cioè più spesa pubblica, porterebbero automaticamente ad una maggiore crescita economica.<br />
Una teoria priva di riscontri storici e scientifici nella moderna letteratura economica.</p>
<p>Alla luce di queste valutazioni concludiamo l&#8217;articolo ricordando un altro dettaglio alquanto preoccupante, che non riguarda tanto l&#8217;approssimazione politica di cui abbiamo parlato, quanto quella istituzionale. Ossia, nel 2018 l&#8217;ufficio regionale del referendum ritenne illegittima la via referendaria per promuovere questa iniziativa (sostenuta dai Riformatori Sardi), in quanto, tra i vari argomenti, <a href="https://www.sardiniapost.it/politica/insularita-lufficio-referendum-quesito-non-rientra-nelle-categorie-previste-dalla-legge/" target="_blank">disse che</a> <em>“non ha come oggetto una questione controversa, essendo del tutto palese che l’insularità comporti gravi svantaggi alla popolazione” </em>(come se gli inglesi siano poveretti).<em><br />
</em></p>
<p>In pratica, l&#8217;ufficio regionale sul referendum non giustificò lo stop alla proposta sulla base dell&#8217;attuale art. 119 della Costituzione, ma sulla base di quello vecchio, come se esistessero territori atavicamente inadeguati alla crescita, per le ragioni sopra esposte.</p>
<p>A rincarare la dose di questa confusione si aggiunse nuovamente la politica. Paolo Maninchedda (PdS), ignaro di tutto ciò, <a href="https://www.sardiniapost.it/politica/referendum-insularita-maninchedda-vista-la-bocciatura-disertiamo-le-urne/" target="_blank">disse</a>: <em>«La sentenza di inammissibilità del referendum sull’insularità è l’ennesima dimostrazione dell’incapacità dell’ordinamento italiano di saper interpretare i nuovi diritti di partecipazione e democrazia.»</em><br />
Ma non si trattava di un problema di rappresentatività democratica, ma di pertinenza dell&#8217;interpretazione giuridica.<br />
A ruota seguito da Roberto Frongia (RS), <a href="https://www.unionesarda.it/articolo/politica_italiana/2018/01/30/bocciato_il_referendum_sull_insularit_a_chiederlo_erano_stati_92-1-692199.html" target="_blank">che disse</a>: <em>«Sapevamo bene che il cammino verso il riconoscimento del principio d’insularità sarebbe stato difficile, come tutte le scelte che rivoluzionano “su connotu”.»</em><br />
Ignaro che l&#8217;idea di insularità in Costituzione è “su connotu”, un ritorno al passato, cioè alla vecchia Costituzione italiana riformata nel 2001.</p>
<p>- <em>Sul tema insularità vedere anche l&#8217;articolo: “<a href="https://www.sanatzione.eu/2019/09/come-finira-la-battaglia-per-linsularita-in-costituzione/" target="_blank">Come finirà la battaglia per l&#8217;insularità in Costituzione?</a>” (Sa Natzione, 23-09-19). Con una comparazione della Costituzione spagnola e l&#8217;esempio della continuità territoriale.</em></p>
<p><a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/URN-Sardinnya-Lopinione-Insularità-in-Costituzione-sino-al-2001.pdf" target="_blank">Scarica questo articolo in PDF</a></p>
<p><strong>U.R.N. Sardinnya ONLINE</strong></p>
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		<title>Come finirà la battaglia per l&#8217;insularità in Costituzione?</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Come finirà la battaglia per l&#8217;insularità in Costituzione? E perché in Spagna esiste già il concetto? Vediamo 3 possibili scenari del caso sardo e facciamo chiarezza rispetto alla confusione di chi cita la Costituzione spagnola come esempio per quella italiana, confondendo volontà politica con strumenti e principi del diritto pubblico. Ma soprattutto: cosa salvare di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><em>Come finirà la battaglia per l&#8217;insularità in Costituzione? E perché in Spagna esiste già il concetto?</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>Vediamo 3 possibili scenari del caso sardo e facciamo chiarezza rispetto alla confusione di chi cita la Costituzione spagnola come esempio per quella italiana, confondendo volontà politica con strumenti e principi del diritto pubblico. </em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>Ma soprattutto: cosa salvare di questa iniziativa e perché?</em></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><em>Di Adriano Bomboi.</em></span></p>
<p><a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/IIC-URN.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17648" title="iic-urn" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/IIC-URN.jpg" alt="" width="605" height="440" /></a></p>
<p>Ad un approccio semplicistico, la battaglia “per l&#8217;insularità” ha una sua logica: i sostenitori dell&#8217;iniziativa ritengono che se la Costituzione venisse riformata, citando l&#8217;isola, ciò consentirebbe maggiori margini di tutela giuridica ed economica della Sardegna da parte dello Stato centrale. “Come accade in Spagna”.</p>
<p>Ad un attento approccio tecnico invece si scopre che tale tutela, in Italia, esiste già, ed è la medesima che anima i rapporti tra Madrid e le sue comunità insulari. Analogamente a quanto avviene entro la comune cornice normativa UE. Le differenze di trattamento infatti, tra Baleari e Sardegna, hanno una natura prettamente politica e non giuridica. Perché?</p>
<p>Per capirlo leggiamo intanto due articoli chiave della costituzione spagnola: al 138 si afferma che <em>«Lo Stato garantisce la effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell’articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità Autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali».</em><br />
Mentre al 139 si afferma che <em>«Tutti gli spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque parte del territorio statale. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo».</em></p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2016/05/SaNatzione.eu-URN-Sardinnya-Logo.jpg" alt="" width="196" height="200" />Insomma, a differenza della Costituzione italiana (risalente al secondo dopoguerra, con le sue contingenze storiche e geopolitiche), quella spagnola, risalente al 1978, ha il merito di esporre con maggior chiarezza il principio di solidarietà ed eguaglianza tra tutti i cittadini, anche in considerazione dall&#8217;area geografica in cui sono stanziati. Dopo anni di franchismo, per evitare la disgregazione del regno, i costituenti spagnoli compresero l&#8217;importanza di legittimare le storiche autonomie locali, soffocate dal regime. Nonostante oggi il caso catalano dimostri l&#8217;insufficienza di quella soluzione.<br />
Il principio di insularità del diritto pubblico spagnolo nasce dunque sulla base di un preciso contesto storico. Un processo che in Italia, seppur con caratteristiche diverse, era già avvenuto decenni prima con l&#8217;istituzione del regionalismo.</p>
<p>Un aspetto tecnico da comprendere, nel diritto spagnolo, riguarda la diversità di trattamento ottenuta, ad esempio, dalle Canarie. Queste ultime, a differenza delle Baleari e in base alla normativa UE, si avvalgono dello status di “regione ultraperiferica” (TSS, art. 349 TFUE). La Sardegna invece, e le Baleari, sono situate in pieno Mediterraneo occidentale, e non necessitano di specifici supporti normativi diversi da quelli già in uso, nonostante da noi non si parli di “isole” in Costituzione. Ad esempio, <span style="text-decoration: underline;">al pari delle Baleari, abbiamo un programma di continuità territoriale, che in Italia viene attivata tramite bandi regionali, autorizzati da decreti di imposizione di oneri di servizio pubblico normati a Roma dal Ministero dei Trasporti</span>.</p>
<p>Che significa esattamente?</p>
<p>Che le differenze di contenuto tra la continuità territoriale inerente le Baleari e quelle inerenti la Sardegna riguardano unicamente delle scelte politiche (cioè <span style="text-decoration: underline;">le modalità e le risorse impiegate</span> per garantire il servizio dipendono dalla volontà e dalla disponibilità della politica). Non dall&#8217;impianto giuridico, che anche nel caso italiano, come in quello spagnolo (seppur più chiaro), esiste in quanto viene legittimato dalla Costituzione.</p>
<p>Traduciamo ulteriormente il senso di quanto appena detto: se alle Baleari ottenessero un centesimo in più di sussidi, ciò non si deve al fatto che nella costituzione spagnola si parla di “isole”, ma alla semplice volontà politica delle maggioranze che di volta in volta animano la società spagnola. Esattamente come avviene in Italia.<br />
Infatti, l&#8217;assenza di una specifica menzione costituzionale per i territori insulari italiani non ha impedito il varo di una normativa tesa ad applicare loro degli strumenti perequativi ad hoc.</p>
<p>Afferma l&#8217;art. 3 della Costituzione italiana: <em>«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</em><br />
<em>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese».</em><br />
Afferma inoltre il terzo comma dell&#8217;art. 41: <em>«La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l&#8217;attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».</em><br />
I termini entro cui si dirama la gestione delle singole materie sono poi oggetto del Titolo V° della Costituzione (<span style="text-decoration: underline;">vedere art. 117, che contempla la voce: “grandi reti di trasporto e di navigazione”</span>). Viceversa, il Ministero dei Trasporti italiano non avrebbe avuto alcun input giuridico, salvo quello di natura politica, per disporre una continuità territoriale. Ciò vale per qualsiasi altra materia menzionata dalla carta.</p>
<p><a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/LCases-URN.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17651" title="lcases-urn" src="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/LCases-URN.jpg" alt="" width="330" height="216" /></a>Ciò premesso, passiamo direttamente agli scenari possibili con cui potrebbe evolversi la battaglia per l&#8217;insularità in costituzione:</p>
<p>- Scenario 1: i proponenti &#8211; in un&#8217;epoca di “populismo giuridico” che sforna leggi spesso superflue e ridondanti &#8211; magari tramite l&#8217;art. 121 della Costituzione (che consente alla Regione di proporre leggi al Parlamento), riescono a convincere le Camere, nei termini previsti, ad inserire la parola “isole” nella Costituzione.<br />
Cosa cambierebbe, ad esempio, nella continuità territoriale?<br />
Esattamente nulla. Verrebbero impiegati i medesimi strumenti operativi citati: bandi regionali normati dal Ministero dei Trasporti, in osservanza del quadro UE.<br />
Pertanto, un volume maggiore o minore di risorse continuerebbe ad essere deciso dalla contingenza politica del momento, e dai paletti imposti dalla natura e dai vincoli normativi ed economici nella gestione dei conti pubblici.<br />
La Corte Costituzionale potrebbe validare l&#8217;intera operazione proprio e solo per questo motivo: <span style="text-decoration: underline;">perché non si crea un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione nei rispettivi spazi di manovra sanciti dalla Costituzione</span>.<br />
Ma alla fin fine, a che sarebbe servito il trambusto della riforma costituzionale per poi ottenere gli stessi poteri oggi esercitati?</p>
<p>- Scenario 2: l&#8217;iniziativa muore non appena tenta di sviluppare l&#8217;iter politico-normativo, in quanto, per le ragioni suddette, la Costituzione prevede già parità di trattamento tra tutti i cittadini della Repubblica. Ed anche poiché la condizione di insularità non costituisce ipso facto una menomazione economica o sociale tale per cui ogni isola sia o debba essere automaticamente in miseria. La potenza della Gran Bretagna nel corso degli ultimi secoli ne è una semplice e banale dimostrazione. Financo la capacità della piccola isola di Malta di reggere uno Stato indipendente. Questo aspetto potrebbe suggerirci che forse, in tale ambito, la costituzione spagnola è meno progressista di quanto si pensi, giacché i limiti economici di un territorio derivano da una serie di cause, a partire dalla formazione del capitale umano, e dunque non sono sempre legate alla sua posizione geografica.</p>
<p>- Scenario 3: sempre in ragione del “populismo giuridico” citato nel primo scenario, il governo potrebbe accettare di discutere l&#8217;argomento e di portarlo in Parlamento (quindi non necessariamente tramite l&#8217;iter dell&#8217;art. 121), ma l&#8217;esecutivo potrebbe cadere prima di farci comprendere le reali intenzioni politiche nel portarlo avanti o meno, riportando il Paese alle elezioni (e al contestuale congelamento dell&#8217;iniziativa).</p>
<p>Cosa salvare di questa battaglia?</p>
<p>La straordinaria partecipazione di tantissimi amministratori locali (buona parte dei sindaci sardi), malgrado animati da un certo grado di demagogia, confusione, ingenuità e rivendicazionismo assistenziale.</p>
<p>Uno spirito che avrebbe dovuto essere incanalato verso battaglie più virtuose, come quella per l&#8217;autonomia differenziata delle Regioni settentrionali, promuovendo però un&#8217;autentica riforma federale dello Stato all&#8217;insegna di maggiori poteri e più responsabilità nell&#8217;uso della spesa pubblica.<br />
Qualcosa di ben diverso dal vittimismo assistenziale di matrice meridionalista che accusa il nord di volersi tenere il proprio denaro.</p>
<p>Non dovrebbe essere questo il vero scopo di una battaglia per l&#8217;insularità? <span style="text-decoration: underline;">Cambiare le condizioni strutturali che hanno generato i nostri deficit economici</span>. Perché se la invece la battaglia ha lo scopo di conservare le attuali condizioni, allora, cari signori, stiamo solo discutendo di una inutile perdita di tempo.</p>
<p><em>- Sullo stesso tema vedere l&#8217;articolo: &#8220;<a href="https://www.sanatzione.eu/2019/09/linsularita-in-costituzione-cera-gia-sino-al-2001/" target="_blank">Insularità in Costituzione? C&#8217;era già sino al 2001</a>&#8221; (Sa Natzione, 25-09-19).</em></p>
<p><a href="http://www.sanatzione.eu/wp-content/archivio_media/uploads/2019/09/URN-Sardinnya-Lopinione-Note-sullinsularità-in-Costituzione.pdf" target="_blank">Scarica questo articolo in PDF</a></p>
<p><strong>U.R.N. Sardinnya ONLINE</strong></p>
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